Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25304 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25304 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROBUSTELLI CARMELO N. IL 30/07/1981
avverso l’ordinanza n. 22/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
4,1 4,11 1,,,-

i•/9, r vi :Q. e.t,
UditoiRdifensontAvv.;
frvi

Data Udienza: 19/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Robustelli Carmelo, tramite il fiduciario, impugna per Cassazione l’ordinanza
del Tribunale di Salerno con la quale decidendo sul riesame interposto
dall’odierno ricorrente , è stata confermata la misura cautelare degli arresti
domiciliari applicata dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti del Robustelli
perché gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 LS .

2. Più precisamente , ferma la misura applicata , il Tribunale ha tuttavia ritenuto
insussistente la gravità indiziaria limitatamente alla aggravante ex art. 7 legge

3. Si lamenta difetto di motivazione sulla gravità indiziaria rispetto a tutti i capi
di provvisoria imputazione. Tanto perché la motivazione consiste in una
sostanziale trascrizione degli atti indagine mentre è integralmente insussistente
ogni riferimento al collante motivazionale che legherebbe le diverse condotte
nell’ottica della contestata partecipazione associativa

. L’unico cenno

argomentativo, quello diretto a segnalare la rudirnentalità della struttura
associativa, era comunque destinato a confermare l’idea , vanamente
rivendicata, della applicabilità alla specie del comma VI dell’art. 74 LS
Mancherebbe, poi, un riferimento argomentativo specifico alla intercettazione
ambientale del 5 gennaio 2014 nel corso della quale il sodale Serino Gianluigi ha
modo di rassegnare la sua assoluta inadeguatezza rispetto alla materia legata
preparazione della sostanza stupefacente in funzione della successiva vendita ,
segno evidente della modestia dei comportamenti.
Si segnala, ancora, il difetto di motivazione in punto alla ritenuta sussistenza
delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura malgrado il diverso
portato della contestazione cautelare, una volta esclusa la gravità indiziaria con
riferimento all’aggravante ex art. 7 legge 203/91 .

Considerato in diritto.

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel provvedimento impugnato trovano puntuale e argomentata indicazione gli
elementi fattuali destinati a supportare la gravità indiziaria con riferimento sia ai
reati fine immediatamente ascritti al ricorrente (capi W e V), sia in ordine alla
sussistenza della associazione finalizzata al narcotraffico ( capo P). Associazione
rispetto alla quale il ricorrente ha assunto il ruolo di soggetto chiamato a curare
il trasporto (da Roma a Sarno) della sostanza stupefacente acquistAdal gruppo

99,

203/91, in prime cure riconosciuta dal GIP.

grazie alla intermediazione del sodale Nikolli Oltion ( le quattro diverse ipotesi di
cui al capo W, ciascuna per 10 KG ) , garantendo altresì un fondamentale ausilio
strumentale al trasporto del 27/2/14 ( fornendo al sodale Serino Gianluigi la
macchina utilizzata per il detto trasporto).
Condotte, queste, emergenti dalla intercettazione ambientale del 7/3/2014,
grazie alle affermazioni, captate, rese nell’occasione dallo steso ricorrente e
rispetto al cui portato, destinato a fondare primariamente il giudizio reso dal

3. Nel gravame, piuttosto, molto genericamente ed in termini di marcata
inconferenza, si contesta il profilo indiziario dell’associazione , delineata nella
decisione impugnata nei suoi profili strutturali, organizzativi e soggettivi
attraverso l’analitica indicazione dei ruoli ricoperti dai diversi sodali; la precisa
segnalazione della solidarietà che legava l’azione comune dei partecipi
(confermato dall’atteggiamento reso in esito agli arresti quanto al pagamento
delle spese legali ); la permanenza della finalizzazione illecita ( resa manifesta
dalla volontà di proseguire l’azione associativa malgrado l’arresto del Nikolli che
costituiva la via di accesso al mercato romano).
Anche rispetto a tali profili argomentativi nulla si adduce in senso contrario nel
ricorso.
Piuttosto, nel gravame la difesa si sofferma sulla ritenuta, dal Tribunale,
rudimentalità dell’associazione nell’ottica finalizzata al riconoscimento del comma
VI dell’art. 74 LS. Ma anche tale rilievo si rivela inconducente : sia perché
l’eventuale condivisione dell’assunto non muta i limiti dell’azione cautelare
quanto ai relativi riferimenti edittali, comunque superiori alla soglia minima
consentita; sia dal punto di vista ontologico, perché la rudimentalità
dell’associazione è connotazione strutturale che ben si attaglia alle strutture
organizzate finalizzate al narcotraffico ma non necessariamente incide sulla
dimensione oggettiva del traffico che le connota.
Infine, è inconferente anche il riferimento al tenore della intercettazione
richiamata in ricorso, il cui portato non sarebbe stato considerato dal Tribunale.
Prescindendo dal rilievo ascritto al dato in sede di articolazione delle ragioni
poste a fondamento del riesame, tale da precludere in questa sede ogni
doglianza correlata ad un difetto di motivazione in assenza, come nella specie,
di una analoga segnalazione in precedenza rivolta al Tribunale del riesame, resta
da dire che la quantità non indifferente dei trasporti di volta in volta effettuati (
si guardi anche solo a quelli operati dal ricorrente), finisce per cristallizzare in
termini più definiti sussistenza e dimensione dell’associazione in contestazione
ben più di quanto possa logicamente ricavarsi dall’eventuale incompetenza di

Tribunale, nel ricorso si omette ogni critica specifica.

uno dei sodali rispetto ad alcuni tratti della filiera produttiva che porta alla
collocazione della sostanza sul mercato.

4. Quanto alle esigenze cautelari, infine, segnala la Corte che il riesame, pur
toccando tale profilo, nulla evidenziava in funzione del superamento della doppia
presunzione di legge garantita dai titoli di reato posti a fondamento
dell’intervento cautelare. Presunzione che oggi rimane invariata pur in esito alla
verifica operata in esito al riesame, in ragione della confermata gravità indiziaria
della contestazione associativa ex art. 74 LS.

legittimità elementi fattuali destinati a superare il portato della presunzione di
sussistenza delle emergenze cautelari e di adeguatezza della misura adottata,
non segnalati in precedenza innanzi al Tribunale del riesame e rispetto ai quali
dunque non può rivendicarsi il difetto di motivazione segnalato in ricorso.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle
Ammende , liquidata secondo equità nei termini precisati in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 19 Maggio 2015

Ne consegue che non possono essere addotti esclusivamente in sede di

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