Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25304 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25304 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
JOSEPH JOHN N. IL 21/02/1979
avverso la sentenza n. 1715/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 18/04/2013

1. Joseph Ihon ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che ha
confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal giudice di primo grado per i
reati di cui agli artt.73 DPR 309/90 (capo a) — 81,497/bis cp., 5/8bis legge 286/1998
(capo b) — 495 cp (capo c) rideterminando la pena in misura inferiore, e lamenta la
violazione di legge e il difetto di motivazione in riferimento all’aumento per la
continuazione, effettuato in misura superiore a quello, disposto on primo grado e alla
conseguente violazione del divieto di reformatio in peius.
2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, giacché l’aumento per la
continuazione interna al reato al capo b) pari a mesi te454.9 e € 2.000 e quello per la
continuazione con il reato al capo c), pari a mesi 1 e € 1.000, non risulta superiore a
quello disposto dal giudice di primo grado.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2013

Fatto e diritto

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