Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25303 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25303 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
SCOGNAMIGLIO VALENTINA N. IL 10/03/1983
avverso l’ordinanza n. 34/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Pe C;(2 c2,7(,.
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Uditi difensor Avv.; g.19

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I.

Data Udienza: 19/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno impugna per
cassazione il provvedimento con il quale il Tribunale di Salerno, in sede di
riesame, ha annullato il sequestro ex art. 321 comma II cod.proc.pen. disposto
in funzione della confisca ex art. 12 sexies DL 306/92 delle quote e del
patrimonio della società Viscomatic srl nonchè di altri beni, immobili, mobili
registrati e disponibilità finanziarie allocate su conti correnti , ritenuti, secondo la
prospettazione accusatoria originariamente condivisa dal Gip e malgrado la
titolarità formale , nella disponibilità sostanziale di Vitiello Raffaele, indagato del

2. In particolare, avuto riguardo alla posizione della resistente Scognamiglio
Valentina, il gravame finisce per interessare l’annullamento del sequestro
disposto ai danni della stessa relativamente alle quote della Viscomatic srl, alla
resistente formalmente intestate sul presupposto, negato nel provvedimento
impugnato, che la titolarità di tali partecipazioni sociali fosse in realtà ascrivibile
all’indagato Vitiello e non alla Scognamiglio.

3. Nel ricorso si lamenta violazione della legge penale ai sensi della lettera b) del
comma I dell’art. 606 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ragione della
lettera e) , stessa disposizione e medesimo comma.

4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

5. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (S.U., 29 maggio 2008 n.
25933, Malgioglio,; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.
6, n. 6589 del 10/01/2013 – dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).

6.

Sotto il versante della erronea interpretazione del dato normativo di

riferimento, va osservato come nel caso il gravame non contenga una puntuale
indicazione della norma penale assertivamente violata dalla decisione in
disamina. Ove, poi, si voglia individuare nell’erronea interpretazione dell’art. 12
sexies legge 356/92 il profilo fondante l’addotta violazione di legge – norma che

reato di cui all’art. 513 bis cod.pen., aggravato ex art. 7 legge 203/91.

ha connotazioni processuali e che, dunque, mal si attaglia alla indicazione dei
motivi siccome indicati nel gravame – il ricorso deve comunque ritenersi
inammissibile per la eccentricità delle doglianze articolate, aspecifiche rispetto al
centro focale della decisione impugnata.

7. Con la decisione impugnata il Tribunale ha radicalmente escluso la presenza di
adeguati elementi in forza ai quali poter ascrivere all’indagato Vitiello le quote
della Viscomatic srl in testa a Scognanniglio Valentina ( in misura del 50 % del

radicalmente ogni possibile ragione fondante l’intervento cautelare anticipatorio.
Tanto con motivazione puntuale e coerente al dato normativo di riferimento : in
tal senso è stata ritenuta determinante l’assenza di collegamenti con la
Scognamiglio utili ad avallare la tesi di una intestazione fittizia delle quote,
ipotesi vieppiù messa in dubbio in ragione della tradizione familiare della terza
interessata, immediatamente coinvolta nel settore di affari di riferimento, così da
rendere ulteriormente poco verosimile l’ipotesi della distonia tra dato formale e
titolarità sostanziale..

8. Rispetto alla posizione della odierna resistente, il ricorso difetta di ogni critica
specifica.
Prescindendo dal vizio della assenza assoluta di motivazione, travolto dal
p..C42 ,14-0

compiuto tenore delle argomentazioni spese dal Tribunale, manca nel gm2zarrin
qualsivoglia indicazione delle ragioni per le quali la valutazione spesa dal Giudice
del riesame nel caso non sarebbe conforme al dato normativo applicato.
Piuttosto, nel ricorso, si segnalano doglianze tese a contrastare il giudizio con il
quale il Tribunale ha negato la sussistenza della sproporzione reddituale quale
ragione fondante il sequestro per le utilità ritenute effettivamente nella titolarità
dell’indagato. Ma tale tema, come è evidente, costituisce un posterius logico
rispetto a quello della denegata discrasia tra titolarità formale e sostanziale dei
beni oggetto della misura reale; profilo , questo, che costituiva l’unico da
prospettare per contrastare utilmente la decisione impugnata avuto riguardo alla
posizione del terzo interessato dal sequestro.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 19 Maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

totale). In tal modo, limitatamente a tali utilità, il Tribunale ha reciso

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