Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25301 del 19/05/2015
Penale Sent. Sez. 6 Num. 25301 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
SERINO MICHELINA N. IL 13/04/1971
avverso l’ordinanza n. 25/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A’
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.444.4z24~4.'/ t e45-" c"--<< Data Udienza: 19/05/2015 Ritenuto in fatto e diritto.
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno impugna l'ordinanza
con la quale il Tribunale di Salerno, in sede di riesame , ha annullato il sequestro
reso ai sensi degli artt. 321 comma II cod.proc.pen. e 12 sexies L. 356/92 nei
confronti di Serino Michelina; sequestro caduto sulle somme rinvenute su un
conto corrente acceso in favore della Serino e su una autovettura. 2. L'annullamento è stato motivato dalla ritenuta incompatibilità tra il fatto di
reato ascritto alla Serino, riconducibile all'egida dell'art. 416 ter cod.pen. e la confisca e dunque, a monte, lo stesso sequestro. 3. Nel ricorso si evidenzia tuttavia che la Serino sarebbe altresì indagata anche
per i capi sub A ( per partecipazione ad associazione mafiosa ) e c ( tentativo di
estorsione aggravato ex art. 7 legge 203/91) della rubrica; ipotesi di reato
destinate a supportare il sequestro perché ricomprese tra quelle legittimanti la
confisca ex art. 12 sexies legge 356/92. 4. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 5. Per quanto implicitamente, la decisione adottata muove da un presupposto di
certo conosciuto anche dall'ufficio ricorrente: quello dell'avvenuto annullamento
da parte del medesimo Tribunale del titolo cautelare reso originariamente in
danno della Serino quanto alle imputazioni provvisorie di cui ai capi A e C della
rubrica per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria addotta a sostegno
delle due diverse contestazioni.
Da qui la emarginata residualità della contestazione ex art. 416 ter cod.pen.,
correttamente ritenuta incompatibile con la confisca di cui all'art. 12 sexies e
dunque anche al sequestro che ne anticipa gli effetti.
6. Vero è, poi, che la misura personale, fondata sulla gravità indiziaria, si attesta
su elementi indiziari da ritenersi certamente più radicati rispetto a quelli utili a
giustificare il fumus della misura cautelare reale che veda il medesimo reato
quale presupposto legittimante l'intervento anticipatorio; e che sotto tale
versante, quantomeno nell'ottica della assoluta mancanza di motivazione, il
provvedimento poteva essere contrastato avendo il Tribunale l'onere di
argomentare sulla ritenuta insussistenza anche delle connotazioni indiziarie utili
a giustificare quantomeno il "fumus" dei due diversi reati potenzialmente
legittimanti il sequestro. misura adottata, che non prevede il detto reato tra i titoli legittimanti la relativa 7. In parte qua il ricorso deve ritenersi aspecifico.
Non risulta articolata, infatti, una doglianza puntualmente rivolta a colpire il
provvedimento impugnato sotto questo versante. Manca, soprattutto, una
articolata e puntuale indicazione delle ragioni che, malgrado il giudizio cautelare
separatamente speso sulla misura personale dal Tribunale, avuto riguardo al
diverso perimetro indiziario da porre a supporto della misura reale, avrebbero
comunque potuto giustificare il mantenimento del sequestro perché idonee a
supportare il fumus dell'imputazione associativa e/o della tentata estorsione
ascritte alla Serino ai capi A e C della rubrica. dichiara inammissibile il ricorso
Così deciso il 19 Maggio 2015
Il Consigliere estensore Il Presidente PQM