Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25300 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25300 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
SERINO ANIELLO N. IL 24/07/1945
avverso l’ordinanza n. 23/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
02/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. gl_e_ok- ‘ 224-

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Uditi difensor Avv.;

eto .

Data Udienza: 19/05/2015

Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Salerno Serino Aniello è stato
sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente
indiziato di più reati e segnatamente dell’associazione ex art. 416 bis cod.pen. di
cui al capo A e della tentata estorsione di cui al capo C.

riferimento ad entrambe le imputazioni provvisorie annullando l’ordinanza
impugnata .

3. Avverso tale ultima decisione ha proposto ricorso la Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Salerno.

4. Il ricorso della Procura copre i temi per i quali è stata denegata la gravità
indiziaria avuto riguardo al fatto associativo ed alla tentata estorsione di cui al
capo C.
4.1. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria originariamente
condivisa dal Gip, l’Aniello Serino, detenuto perché condannato con sentenza
definitiva per partecipazione associativa ex art. 416 bis cod.pen., era da
ritenersi ancora al vertici dell’omonimo clan, ritenuto attivo anche nel corso
dell’anno 2013, malgrado la detenzione dello stesso. Il clan sarebbe tuttora
composto, oltre che dal Serino Aniello, anche dai figli di quest’ultimo, Michelina e
Gianluigi, oltre che da Saulino Raffaele, Aniello Albero e Franco Antonio; e
risulterebbe attivo nel settore delle imposizioni, negli esercizi commerciali di
riferimento, dei videogiochi e della macchinette distributrici di bevande e
alimenti nonché in quello dei furti di bestiame finalizzati ad alimentare la
macelleria di famiglia; sarebbe, altresì, presente anche sul piano politico
elettorale, in ragione dello scambio illecito negoziato con Franco Annunziata,
politico coinvolto nelle elezioni volte alla nomina del Sindaco di Sarno nel 2014 (
fatto portato dalla imputazione di cui al capo B).
Da qui la imputazione associativa nonchè il concorso nella estorsione tentata di
cui al capo C, relativa alla imposizione delle citate macchinette di distribuzione di
bevande ed alimenti presso l’azienda Giaguaro di Franzese Pietro.
4.2. Il Tribunale ha negato la gravità indiziaria con riferimento alla imputazione
associativa ed alla estorsione tentata, escludendo sia la sussistenza in sè
dell’attualità della associazione che la presenza di un effettivo contegno
minaccioso utile alla tentata estorsione descritta nel capo C.

1

2. Interposto riesame, il Tribunale di Salerno ha escluso la gravità indiziaria con

4.2.1. In particolare, rispetto ai campi di azione che l’accusa ritiene ancora
coperti dalle iniziative criminali della citata associazione, il Tribunale ha
evidenziato che, con riferimento alle imposizione negli esercizi commerciali della
zona di riferimento delle macchinette videopoker e similari, il fatto risulterebbe
estraneo alle dinamiche del gruppo, essendo stato ascritto esclusivamente al
Giunluigi Serino ed al Franco Antonio; del resto, l’unico intervento sul tema
chiesto al padre (intervenire su Caputo Mario, che, nell’interesse di una impresa
concorrente, lo aveva minacciato proprio con riferimento a siffatti affari illeciti),

cui sarebbe uscito dal carcere l’altro figlio, Matteo.
Con riferimento alla imputazione sub C, pur riconoscendosi che il padre , dal
carcere, aveva rivolto direttive ai figli sui modi attraverso i quali operare
l’imposizione delle macchinette distributrici di alimenti, segnatamente in danno
del Franzese, avvalendosi al fine dell’egida mafiosa ancora legata alla sua
posizione ed al suo nome, al contempo si è evidenziato come i figli, sia Gianluigi
che Michelina, non ne avevano di fatto seguito le indicazioni, non condividendone
le linee d’azione, tanto da veicolare al Franzese una richiesta di fatto ritenuta,
sul piano della logica, priva di un effettivo tenore intimidatorio, considerando lo
sprezzante modo con il quale era stata rifiutata.
Dovevano, inoltre, ritenersi inconsistenti i contributi offerti dagli altri consociati :
la Michelina Serino si era rivelata attiva al più solo in occasione dello scambio
elettorale di cui al capo b mentre l’Albero Aniello si sarebbe limitato a qualche
furto di bestiame scollegato da un contesto associativo; quanto al Saulino,
l’apporto associativo finiva per incunearsi nel tentativo di estorsione già escluso
dal GIP quanto al ruolo del citato sodale mentre l’imposizione delle macchinette
sarebbe stata perseguita al di fuori di qualsivoglia contesto associativo e
imputata solo al Gianluigi e al Franco Antonio.
Da qui la ritenuta inconsistenza del materiale indiziario rispetto alle due
imputazioni provvisorie sopra richiamate.
4.3. Nel ricorso della Procura si contesta siccome erronea la esclusione della
gravità indiziaria per i fatti di cui alle imputazioni mosse all’Albero.
In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di valutare correttamente le
risultanze di indagine prospettate a sostegno della richiesta cautelare.
Al fine, è stato riversato nel gravame il portato della detta attività di indagine,
essenzialmente tramite la trasposizione scritta di molti dei colloqui intercettati
nonchè in forza della allegazione documentale dell’attività di osservazione, anche
attraverso la produzione dei rilievi fotografici all’uopo operati, costituenti parte
integrante del ricorso e della relativa esposizione.

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era stato dall’Aniello Serino rifiutato, rimandando ogni iniziativa al momento in

Nel ricorso si rimarca la storia criminale della famiglia Serino muovendo dalle
condanne per associazione di stampo mafioso ormai coperte da giudicato e rese
nei confronti di quasi tutti i sodali coinvolti nella odierna contestazione; si
ribadisce il ruolo di sollecitazione e direzione ancora ascritto al Serino Aniello,
l’unico compatibile con la detenzione ; si richiama il tenore di una dichiarazione,
risalente al 2008, del collaborante Graziano Felice sulla continuità dell’azione
illecita del clan Serino malgrado la detenzione del capo clan; si sottolinea il tema
del passaggio generazionale imposto dalla detenzione dei vertici , Aniello e

con gli interessi pregressi del gruppo j avuto riguardo, in particolare, all’attività di
collocazione delle macchinette di videopoker, oggi ribadita dal Gianluigi in
aperto contrasto con gli interessi illeciti di altra frangia criminale ( quella
dominata da Parlato Luigi che nel settore si muoveva attraverso lo schermo
garantito dall’impresa di Vitiello Raffaele); si accenna all’episodio relativo al
Sirica Guglielmo , che avrebbe preso soldi da terzi non identificati destinati alla
famiglia e alla stessa non riversati ; si ribadiscono i temi valutativi inerenti
l’imputazione del capo C) , erroneamente letti dal Tribunale; si rivalutano i ruoli
dell’Albero Aniello e della Michelina Serino , sia quanto ad attività volte al
recupero di denaro da terzi, sia con riferimento allo scambio elettorale involgente
la posizione del Franco Annunziata, segno di una persistente sussistenza del
carisma che li contraddistingue; da ultimo si fa un cenno al mancato
riconoscimento, nel provvedimento impugnato , dell’aggravante ex art. 7 legge
203/91.
Considerato in diritto
1. IL ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile per le ragioni
precisate di seguito.

2. Per consolidata giurisprudenza in materia di misure cautelari personali, la
scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del
giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se
adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.
Rispetto a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino,
come nella specie, compiutamente motivate, un diverso criterio o una diversa
interpretazione, anche se dotati di pari dignità.
Ne consegue che il ricorso per cassazione, volto a contrastare la valutazione resa
in punto alla gravità indiziaria, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di
specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, secondo ì canoni della logica ed i principi di diritto, ma non
anche quando -come nella vicenda- propone e sviluppa censure che riguardano

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9b9-,

Matteo , attraverso un programma associativo che si pone in linea di continuità

la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle
circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass. pen. sez. 5^, 46124/2008,
Rv.241997, Magliaro. Massime precedenti Vedi: N. 11 del 2000 Rv. 215828, N.
1786 del 2004 Rv. 227110, N. 22500 del 2007 Rv. 237012, N. 22500 del 2007
Rv. 237012). Se poi la motivazione viene contrastata sotto il versante della
pretermissione di determinati elementi indiziariepure portati alla attenzione del
Tribunale, occorre che il dato travisato sia di immediata evidenza quanto alla
decisività che assume rispetto all’integrale portato della valutazione di segno

Nella fattispecie, nessuna di tali evenienze -violazione di legge o vizio di
motivazione rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1. lett. e) anche nelle forme del
travisamento probatorio – risulta essersi verificata, a fronte di una motivazione
che è stata in concreto prospettata sinteticamente ma in modo logico, senza
irragionevolezze, con completa e coerente giustificazione di supporto alla
affermata insussistenza degli estremi utili a sostenere l’accusa cautelare quanto
alla imputazione associativa sub a) della rubrica del PM ed alla tentata estorsione
di cui al capo C.

3. Osserva all’uopo la Corte come il gravame articolato dalla parte pubblica nel
caso si sviluppa attraverso una pedissequa reiterazione dei temi e delle
prospettazioni accusatorie originariamente proposti al Gip, ribadendo
inammissibilmente, in questa sede, valutazioni e interpretazioni delle emergenze
in fatto ricavate dal dato indiziario esaminate dal Tribunale ma definite con
considerazioni conclusive di segno opposto.
Si propone, con il ricorso, una pedissequa trascrizione del materiale indiziario
raccolto senza procedere ad un effettivo confronto critico con gli snodi essenziali
della valutazione spesa dal Tribunale sui diversi temi del giudizio sottoposto alla
sua attenzione; e si rivendicano tutta una serie di addotti travisamenti probatori
che, per la dimensione e le modalità della contestazione, finiscono per assumere
non tanto il tenore di una inesatta interpretazione del singolo momento indiziario
quanto il portato tipico ed altrettanto inammissibile del travisamento integrale
dei fatti posti a giudizio, reso attraverso l’indicazione di una lettura alternativa e
non consentita in questa sede del relativo materiale indiziario.
3.1. Manca, in ogni caso, una adeguata puntualizzazione della decisività del dato
preternnesso dalla valutazione del Tribunale. Decisività che risulta
inammissibilmente rimessa, per quasi tutti i momenti del travisamento
lamentato, alle valutazioni autonome e inferenziali di questa Corte. Ed anche
laddove il dato indiziario pretermesso risulta colorato da una precisazione
argomentativa diretta a disvelarne il rilievo, le indicazioni offerte e del resto il

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997

contrario operata dal Giudice della cautela.

portato dei momenti indiziari travisati finiscono per lasciare immutati gli snodi
essenziali del percorso argomentativo tracciato dal Tribunale.
Le indicazioni indiziarie pretermesse non scalfiscono, infatti, il dato della assenza
di rilievo effettuale esterno quanto alle sollecitazioni rivolte ai figli dal carcere da
parte dell’Aniello Serino; lasciano immutate le considerazioni esposte nel ritenere
non raccordate, con l’attività dell’ipotetico gruppo, le iniziative poste in essere
dal Senno Gianluigi e dal Franco Antonio nel settore della collocazione, imposta,
delle macchinette da videopoker e similari e non si confrontano adeguatamente

figlio; non sviliscono le considerazioni esposte sul piano logico dal Tribunale
quanto alla assenza di un effettivo portato minaccioso da ascrivere alla richiesta
veicolata al Franzese, essendo sul punto il gravame limitato ad una lettura
meramente alternativa del dato indiziario; non permettono di collegare, con
contenuti dettagliati, il tenore delle intercettazioni afferenti l’Albero e la Serino
Michelina ad iniziative immediatamente coinvolgenti l’interesse dell’associazione
contestata.
3.2. Più suggestivo il tema legato alle condotte contestate al capo B, che
sembrerebbero compattare l’intero gruppo familiare pur prescindendo dalla
figura del padre, integralmente estraneo non all’imputazione ma anche alla
dinamica del fatto in questione: ma anche sul punto il ricorso si mostra generico,
mancando una puntuale ed esplicita indicazione delle ragioni per le quali
l’episodio in questione dovrebbe assumere un rilievo tale da destrutturare l’intero
portato delle valutazioni logiche espresse dal Tribunale del riesame nel valutare
la gravità indiziaria quanto alla imputazione associativa.
3.3. Del tutto inconferenti, infine , sono le considerazioni esposte con riferimento
alla esclusione dell’aggravante ex art. 7 legge 203/91, considerando che nella
specie, la gravità indiziaria è stata esclusa per tutte le imputazione mosse
all’indagato.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Manda alla Cancelleria per
le comunicazioni di cui all’art. 94 comma 1 ter D. ATT. cod.proc.pen.
Così deciso il 19 Maggio 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

con il rifiuto dell’asserito capo clan di intervenire a supporto dell’iniziativa del

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