Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2530 del 30/09/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2530 Anno 2016
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

suAricorsA propost da:
TAMAGNINI FILIPPO N. IL 27/04/1982
DI MATTIA ANDREA N. IL 27/06/1984
avverso la sentenza n. 12345/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
18/03/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GR,- A-9Artèr-3,
che ha concluso per Zi 9,4 ,-&erb

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Data Udienza: 30/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha
parzialmente riformato la pronuncia emessa nei confronti di Tamagnini Filippo e
di Di Mattia Andrea dal Tribunale di Roma, il quale ha giudicato il primo colpevole
della illecita detenzione di 16,40 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo
hashish [capo b)] ed il secondo colpevole del reato di illecita detenzione
continuata di due distinti quantitativi

di sostanza del tipo marijuana,

rispettivamente di 45 e di 0,9 grammi lordi [capi a) e b)] , ed ha quindi

riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicata la
riduzione prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni due di reclusione ed
euro 8.000,00 di multa ciascuno.
La Corte di appello ha infatti provveduto ad escludere la recidiva già ritenuta
per il Di Mattia e a ridurre la pena inflitta al Tamagnini, infliggendo a questi la
pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 2000,00 di multa e al Di Mattia
quella di un anno di reclusione ed euro 2000,00 dì multa.
Secondo l’accertamento operato nei gradi di merito, il 18.4.2014, intorno
alle ore 21,35, i Carabinieri, transitando in autovettura, notavano in via S. Paolo
alla Regola, in Roma, il Di Mattia ed il Tamagnini a bordo di uno scooter che alla
vista dei militari parcheggiavano; il Di Mattia lasciava cadere a terra una busta di
colore bianco, del tipo utilizzato per la spesa. Fermatisi e raccolta la busta i
militari constatavano che al suo interno vi erano frammenti di foglie essiccate
sminuzzate, di colore verde; ritenendo che si trattasse di stupefacente (come
effettivamente emerse successivamente: si trattava di 37,6 gr. netti di
marijuana, utile al confezionamento di 75 dosi singole) gli investigatori
procedevano a perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del Di Mattia venivano
rinvenuti 0,9 gr. di marijuana, circa duecento bustine trasparenti di piccole
dimensioni, un bilancino elettronico di precisione. In quella del Tamagnini
vennero rinvenuto 16,4 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish,
confezionati in due ovuli (utili al confezionamento di 137 dosi singole), e la
somma di euro 3250,00 in contanti.

2. Ricorre per cassazione l’imputato Tamagnini, con atto sottoscritto dal
difensore, avv. Angelo Staniscia e con un primo motivo denuncia violazione di
legge e vizio motivazionale in relazione alla ritenuta destinazione dello
stupefacente ad uso illecito anziché all’esclusivo uso personale dell’imputato. La
corte distrettuale ha del tutto omesso di indicare le ragioni per cui sarebbero
stati irrilevanti il mancato frazionamento della droga e l’assenza di strumenti
idonei alla pesatura ed al confezionamento ed ha valorizzato la sola circostanza

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condannato entrambi, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 73, co. 5 T.U. Stup.,

della presunta volatilità del principio attivo destinato a deteriorarsi nel tempo.
Quanto al possesso di una cospicua somma di denaro in contanti da parte del
ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di valutare in maniera adeguata la
documentazione allegata all’atto di appello, mediante la quale si giustificava il
possesso del denaro, derivante da pregresse attività lavorative regolarmente
svolte dal Tamagnini.

3. Ricorre per cassazione anche l’imputato di Mattia con atto sottoscritto

motivazionale avendo la corte distrettuale del tutto omesso di indicare le ragioni
per cui sarebbero stati ritenuti irrilevanti sia il mancato frazionamento della
droga in dosi che l’assenza di denaro riconducibile all’attività di spaccio, oltre al
mancato accertamento di avvenute cessioni. La Corte appello ha inoltre omesso
totalmente di motivare in ordine alle ragioni per le quali non ha fatto propria la
spiegazione alternativa, fornita dall’imputato, in merito al possesso del bilancino
e delle bustine sequestrate, il quale trova causa nella necessità di confezionare
orecchini e prodotti artigianali da parte dello stesso imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono infondati.
4.1. Come si rileva dalla narrativa della sentenza impugnata in questa sede,
la difesa del Tamagnini aveva già evidenziato con i motivi di appello la tesi della
rilevanza in favore dell’uso personale dello stupefacente del mancato
rinvenimento dell’attrezzatura atta a confezionare le dosi e il carattere
quantomeno neutro del possesso del danaro siccome provento di lavoro
dell’imputato. La Corte di appello ha replicato che la tesi dell’imputato secondo la
quale egli aveva comprato la sostanza tre mesi prima dell’arresto per farne uso
personale non poteva essere ricevuta, in quanto la percentuale del principio
attivo presente nella sostanza sequestrata, pari al 22% medio per una quantità
corrispondente a circa 137 dosi singole, non era compatibile con un così
considerevole tempo di detenzione, per il processo di deterioramento al quale va
incontro un tale tipo di sostanza. Ha quindi ritenuto che la quantità elevata di
dosi corrispondesse necessariamente ad una destinazione allo spaccio; e a ciò ha
ritenuto portare conferma il fatto che il Tamagnini avesse con sé € 3.250 in
contanti. La Corte distrettuale ha tenuto presente anche la documentazione
prodotta dall’imputato che però, ha osservato, era relativa agli anni 2012 e
2013, laddove i fatti di cui è processo sono dell’aprile 2014, e pertanto risultava
singolare che la somma si trovasse insieme alla droga in una medesima cassetta,
anche in considerazione del fatto che l’imputato era privo di lavoro e di altre fonti
lecite di guadagno. La Corte di appello, inoltre, non ha mancato di rilevare che il

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personalmente. Con unitario motivo deduce violazione di legge e vizio

fatto che la sostanza confezionata in due ovuli – e non divisa in dosi – non
escludeva la destinazione allo spaccio perché compatibile con l’ipotesi di un
acquisto recente.
A simili analitiche considerazioni, il ricorrente ha replicato svolgendo
unicamente una rinnovata evidenziazione degli elementi già portati all’attenzione
della Corte di appello e formulando un assertivo giudizio di inadeguatezza della
motivazione offerta dai giudici distrettuali; asserzione che già da sola evidenzia
l’assenza di qualsivoglia profilo di manifesta illogicità della motivazione

Giova rammentare al riguardo che non è compito di questa corte procedere
ad un nuovo giudizio di merito, valutando la portata dimostrativa degli elementi
di fatto accertati nel processo, dovendo il giudizio di legittimità limitarsi a
considerare se la sentenza impugnata propone i vizi della contraddittorietà,
manifesta illogicità o decisiva lacunosità della motivazione.
4.2. Analogo discorso vale per il Di Mattia, in ordine al quale si era sostenuto
dinanzi alla Corte d’appello la destinazione all’uso personale dello stupefacente, il
cui acquisto sarebbe risalito a poche ore prima dell’arresto. Anche in rapporto
alla posizione del Di Mattia la Corte territoriale ha evidenziato la inattendibilità
della prospettazione difensiva, trattandosi di un quantitativo pari a 45 grammi
lordi di sostanza, per circa 75 dosi singole, la cui destinazione all’uso personale
non ha reputato verosimile, stante il processo di rapido deterioramento a cui va
incontro la cannabis; e, soprattutto, ha evidenziato come nell’abitazione del Di
Mattia fossero custoditi un bilancino di precisione e circa 200 bustine di
cellophane atte al confezionamento.
Risponde al vero che la Corte di appello non ha fatto esplicita menzione della
giustificazione alternativa fornita dall’imputato in merito al possesso di tali
oggetti; ma tanto non integra un vizio motivazionale conducente
all’annullamento della sentenza, poiché tal’é solo quello che risulti decisivo, di
rilievo dirompente dell’equilibrio della decisione impugnata, tanto da
determinarne la manifesta incongruenza (Cass. Sez. 2, n. 13994 del
23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del
20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del
05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006,
imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Nel caso che occupa, la destinazione allo
spaccio dello stupefacente é stata affermata già sulla base dell’entità del
quantitativo, giudicato incompatibile con un uso personale, giacché esso implica
un lasso temporale particolarmente significativo, che però é incompatibile con la
persistenza delle caratteristiche proprie della sostanza. Argomento che non é
certamente risolto dalla eventuale utilizzazione del bilancino di precisione e delle

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impugnata.

bustine di cellophane all’attività artigianale; che tuttavia ben si connettono alla
preparazione di dosi di stupefacente da cedere a terzi.

5. In conclusione i ricorsi devono essere rigettati e i ricorrenti condannati al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Il Consigli r
Salvator

in Roma, nella camera di consiglio del 30/9/2015.
stensore

Il Presidente
Vincenzb Romis

CORTE SLIPIZEIVIA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

Così deci

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