Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2530 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2530 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BENABDESSADEK MONCEF N. IL 06/02/1984
avverso la sentenza n. 4915/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
BENABDESSADEK MONCEF ricorre contro la sentenza specificata
in epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e
denuncia la ‘non rituale” citazione per il giudizio d’appello e l’incapacità di intendere e
volere al momento del fatto.
Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità, poiché non in-
dica le ragioni di fatto e di diritto che starebbero alla base delle censure enunciate, cosicché i motivi formulati, non assolvendo la funzione di critica puntuale alla sentenza
impugnata, devono considerarsi, oltre che manifestamente infondati, meramente apparenti e, quindi, privi del necessario requisito della specificità (v.
ex plurimis, Cass.,
Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181). Va comunque rilevato, in ordine alla dedotta
nullità del giudizio d’appello, che l’imputato era presente alla celebrazione del procesSO.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 dicembre 2012.
§2.