Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25298 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25298 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS
nei confronti di:
NALDI ANNA ROSA N. IL 04/05/1948
avverso il decreto n. 5194/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
14/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/wAite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 13/05/2015

FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto del 14 febbraio 2014, il Gip presso il Tribunale di Bologna
ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Naldi Anna Rosa per il
reato di cui all’art. 316-ter cod. pen., dato atto della inammissibilità della
opposizione in quanto proposta da soggetto non legittimato e ritenuta
l’insussistenza di profili di rilevanza penale, trattandosi nella specie di una
pluralità di irregolarità verosimilmente attribuibili alla negligente gestione
contabile da parte dell’indagata. umzo rr;

Associazione CODICI Onlus.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.
4. Nella memoria depositata presso la Cancelleria di questa Corte in data 8
maggio 2015, la difesa dell’Associazione CODICI Onlus ha insistito per
l’accoglimento del ricorso. La memoria risulta peraltro non delibabile in quanto
presentata tardivamente, in violazione dell’art. 611 cod. proc. pen.
5.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta

infondatezza. Come correttamente argomentato dal giudice a quo in linea con
l’insegnamento di questa Suprema Corte, nei reati di malversazione e di indebita
percezione di erogazioni a danno dello Stato, persona offesa è sempre il soggetto
pubblico, sia esso lo Stato, l’Unione europea, ovvero un ente pubblico,
trattandosi di reati posti a tutela della corretta gestione e utilizzazione delle
risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica: ne consegue che il
privato denunciante, non assumendo la qualità di persona offesa, non è
legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata
dal P.M. (Cass. Sez. 6, n. 20847 del 21/05/2010 – dep. 03/06/2010, P.O. in
proc. Zappalà, Rv. 247390).
6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dek-e.
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento di una
somma alla cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in
1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4itz ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso in Roma il 13 maggio 2015
Il consigliere estensore

.

2. Avverso il decreto di archiviazione ha proposto ricorsgi, persona offesa / 2.a_

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