Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25291 del 12/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25291 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DI PAOLA Rita, n. Catania 13.6.1961
avverso il decreto n. 439/14 del GIP del Tribunale di Enna del 20/02/2014 nel procedimento
a carico di Pagana Francesco e Sammartano Davide per il reato di cui all’att. 361 cod. pen.

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
lette le note scritte del pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. E. Selvaggi, che
ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto impugnato, il GIP del Tribunale di Enna ha disposto con procedura de plano
l’archiviazione del procedimento instaurato a carico di Pagana Francesco e Sammartano Davide

1

Data Udienza: 12/05/2015

per il reato di cui all’art. 361 cod. pen., così qualificati dal PM i fatti loro ascritti nella denuncia
presentata da Rita Di Paola, che li aveva accusati dei reati propri di omissione ed abuso
d’ufficio (artt. 328 e 323 cod. pen.) e del concorso con privati nei reati comuni di turbativa
violenta del possesso (art. 634 cod. pen.) e violenza privata (art. 610 cod. pen.), nella loro
qualità di Agenti della Polizia di Stato accorsi a sedare una lite tra proprietari finitimi.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso la denunziante che deduce la mancata notifica dello
avviso della richiesta di archiviazione, pur avendone fatto espressa istanza ex art. 408 cod.
proc. pen. e la conseguente violazione del principio del contraddittorio.

nunziati in quello di cui all’art. 361 cod. pen., in relazione al quale non può rivestire la qualità
di persona offesa e come tale non avente diritto all’avviso di cui all’art. 408, comma 2 cod.
proc. pen., ma sostiene che pur essendo riconosciuto al PM diritto e facoltà di qualificazione
delle condotte e dei reati ipotizzati, di individuazione dei soggetti responsabili da sottoporre ad
indagine ed infine di iscrizione della notizia di reato che reputi più confacente, non gli è consentito di ‘eliminare’ parti processuali né di incidere sul contraddittorio.

3. Nelle rassegnate note scritte, il PG rileva, invece, che non è precluso al PM individuare
l’ipotesi di reato ravvisabile nei fatti denunziati dal privato, al quale, invece e come parimenti
avviene per le forze di polizia, non può essere riconosciuto autonomo potere in tal senso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proveniente da soggetto non legittimato (art. 591 lett. a] cod. proc. pen.).

2. Nei fatti denunziati, il PM del Tribunale di Enna ha ritenuto astrattamente configurabile il
reato di cui all’art. 361 cod. pen., in ordine al quale non è concepibile ipotizzare l’esistenza di
una parte offesa privata (non constano precedenti specifici sul punto), trattandosi di illecito
contro l’amministrazione della giustizia, atteggiantesi a reato di pericolo a consumazione istantanea e la cui ricorrenza prescinde dal fatto che il funzionamento dell’amministrazione della
giustizia abbia subito un danno dall’omissione o dal ritardo della denuncia (Sez. 6, sent. n.
12936 del 25/06/1999, Castiglioni ed altri, Rv. 216029).
Sotto tale angolo visuale deve, pertanto, ritenersi del tutto corretta la scelta del PM di
omettere l’avviso di cui all’art. 408 comma 2 cod. proc. pen. in favore della ricorrente – che
non risulta, dunque, legittimata a proporre ricorso per cassazione – ed immune da censure
l’operato del GIP che ha disposto l’archiviazione del procedimento.
2

La ricorrente non contesta l’intervenuta riqualificazione dei reati propri originariamente de-

3. Il punto centrale dell’argomentazione svolta dalla ricorrente riguarda, invece, l’estensione
dei poteri spettanti al PM nella qualificazione in iure dei fatti portati alla sua attenzione, finalizzata in primo luogo alle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335 cod. proc. pen.
e poi alla presentazione delle richieste da formulare all’esito delle indagini preliminari.
La censura articolata in ricorso non coglie, tuttavia, nel segno, poiché costituisce prerogativa
esclusiva del PM dare qualificazione giuridica dei fatti di cui prende cognizione per i fini sopra
indicati, qualificazione che può mutare nel corso delle indagini preliminari (art. 335, comma 2
cod. proc. pen.) e che implica l’individuazione non solo dei soggetti responsabili ma di conseguenza anche delle persone offese, in vista della formulazione delle richieste da presentare al

Quelle che la ricorrente definisce situazioni di ‘eliminazione’ di parti processuali o della possibilità teorica e pratica del contraddittorio insita nella presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, non costituiscono, perciò, altro che i naturali effetti di qualificazioni
giuridiche di determinati fatti riconducibili a figure di illecito penale in cui il privato non può,
data la loro peculiare struttura, assumere la veste di persona offesa (molti delitti contro la
pubblica amministrazione, gran parte dei delitti contro l’amministrazione della giustizia, i reati
di natura contravvenzionale, etc.) e conseguentemente far valere i diritti ed esercitare le facoltà alla stessa spettanti (artt. 90, 92, 101, 408 comma 2, 410, 413, 419 comma 2, 428
comma 2, 465 comma 2, 552 comma 3, 572 cod. proc. pen.).

2. Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12/0.12015

giudice e da sottoporre alla relativa valutazione.

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