Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2529 del 05/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2529 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MESSAOUI MOHAMED N. IL 05/03/1980
avverso la sentenza n. 862/2013 TRIBUNALE di PADOVA, del
16/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 05/12/2013
Fatto e diritto
2. Il collegio rileva che è in atti la rinuncia al ricorso, e che tale rinuncia determina
ipso iure l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1,
lett. d) c.p.p.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e della somma — ritenuta equa -di euro 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 5/12/2013
1.11 ricorrente Messaoui Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato nei suoi confronti la pena su richiesta
per il reato a lui ascritto in rubrica, e lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione.