Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2528 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2528 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SAMPUGNARO STEFANO N. IL 21/12/1970
avverso la sentenza n. 1284/2008 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 13/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SAMPUGNARO Stefano ricorre contro l’ordinanza specificata in
epigrafe, che dichiarava inammissibile per rinuncia l’appello proposto avverso sentenza
di condanna per il delitto previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod.proc.pen.
Il ricorso, essendo basato su motivi assolutamente privi di con-
gruenza con la decisione impugnata, non possiede il requisito della specificità e, per-
tanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c),
e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.
§2.