Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2527 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2527 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RATTO LIDIA N. IL 05/08/1937
avverso il decreto n. 25513/2010 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
06/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

RATTO Lidia ricorre personalmente contro l’ordinanza specificata

in epigrafe, che disponeva l’archiviazione del procedimento penale contro ignoti per il
reato di cui all’art. 323 cod.pen., e denuncia l’erronea interpretazione del verbale redatto dai carabinieri.

Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato non

ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto. Infatti, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, si applica la regola dettata dall’art. 613 cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell’apposito albo (Cass.,
Sez. U., 16.12.1998, Messina, rv 212076; idem, n. 47473 del 27.9.2007, Lo Mauro, rv
237854).
Si deve inoltre rammentare che il decreto di archiviazione, per il combinato
disposto degli artt. 127 e 409, comma 6, cod.proc.pen. è inoppugnabile, salva l’ipotesi
– qui non ricorrente – di violazione del principio del contraddittorio nei confronti della
persona offesa dal reato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll dicembre 2012.

§2.

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