Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25265 del 20/05/2015

Penale Sent. Sez. 6 Num. 25265 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 9980/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. / u / c.„,/
che ha concluso per ,e3L_ f (71~to Ae4
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 10 aprile 2013 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 4 dicembre 2009 che
dichiarava A.A. responsabile del delitto di cui all’art. 337 c.p. e, concesse le
attenuanti generiche, ridotta la pena per il rito, lo condannava alla pena sospesa di mesi
quattro di reclusione.

2. A.A. ha personalmente proposto ricorso per cassazione avverso la su

ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 337 c.p., per non avere la Corte distrettuale
ritenuto attendibile la deduzione difensiva secondo cui egli non si era avveduto dell’alt
intimatogli dai Carabinieri, e per non aver tenuto conto delle circostanze di tempo e di
luogo in cui era avvenuta l’azione di fuga (limitato arco temporale della condotta ed
elevato traffico veicolare).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un
quadro di argomentazioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte
distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze
processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di
prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a
fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle
sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argonnentative ed illogicità ictu
°culi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative
compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il
compendio storico-fattuale posto a fondamento del correlativo tema d’accusa.

2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto
nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui struttura motivazionale viene a saldarsi
perfettamente con quella di secondo grado, sì da costituire un corpo argomentativo
uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha esaminato e puntualmente disatteso la
diversa ricostruzione prospettata dalla difesa, ponendo in evidenza, attraverso il richiamo
ai passaggi motivazionali già esaustivamente delineati nella prima decisione, il fatto che, il
quale già stava guidando un motociclo di grossa cilindrata in modo spericolato ed in
violazione delle prescrizioni del codice della strada, non si è fermato all’alt intimatogli dai
Carabinieri con l’apposito strumento di ordinanza, ma ha proseguito la corsa a forte
velocità, costringendoli ad un pericoloso inseguimento con l’auto di servizio e mettendo a
repentaglio, in un orario di punta per il traffico elevato, la propria e l’altrui incolumità per
le vie del centro abitato.

citata decisione, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali con riferimento alla

3. Sulla base di tali premesse in punto di fatto, deve rilevarsi come i Giudici di merito
abbiano fatto buon governo dei principii al riguardo pacificamente fissati da questa
Suprema Corte (Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, dep. 21/12/2006, Rv. 235535; Sez. 6,
n. 4391 del 06/11/2013, dep. 30/01/2014, Rv. 258242; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013,
dep. 02/01/2014, Rv. 257915), secondo cui nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la
violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed
efficace, all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicchè deve
rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un’autovettura, anziché fermarsi
all’alt intimatogli dagli agenti di Polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di

di generale pericolo.

4.

Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato

inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle
questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, lì, 20 maggio 2015

Il Consigliere estensore

vanificare l’inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione

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