Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25252 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25252 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRIMANI FABRIZIO N. IL 20/07/1973
avverso la sentenza n. 1016/2012 TRIBUNALE di CHIETI, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 18/04/2013
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OSSERVA
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’omessa
applicazione dell’art 129 cpp , pur risultandone i presupposti dagli atti a disposizione
del giudice.
L’art 581 lett c) richiede l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie.
Il ricorrente, infatti , pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste a
base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali , in
presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, il giudice
avrebbe dovuto disattenderla e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata
sull’ asserto relativo all’insussistenza del fatto , alla sua mancata commissione da
parte dell’imputato , all’insussistenza dell’elemento soggettivo , alla presenza di
cause di giustificazione, all’irrilevanza penale del fatto o , in genere, alla sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato . Né il ricorrente indica in
alcun modo quali sarebbero stati gli atti a disposizione del giudicante da cui sarebbe
stato possibile desumere immediatamente l’applicabilità dell’art 129 cpp .
L’inosservanza del disposto dell’art 581 lett c) cpp , sotto il profilo della genericità
dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cpp quale causa di inammissibilità.
Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 , determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato , in favore della Cassa
delle ammende
PQM
La Corte
Visti gli artt 610, 611, 615 co 2 e 616cpp
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 18-4-13.
Grimani Fabrizio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa, ex art 444 cpp,
dal Tribunale di Chieti, in data 18-7-12 , per i reati di cui agli artt 651 , 341 bis, 110337, 582-585 cp , commessi in Francavilla al mare il 20-6-12.