Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25249 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25249 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ANNA N. IL 31/01/1986
avverso la sentenza n. 1837/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. 43322-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Bianchi Anna ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche ed alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze
di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputata semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza. Altrettanto generici quelli relativi alla pena, ben distante
d’altronde dai massimi edittali.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.

c.c.: 18-4-13

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