Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25247 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25247 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LO MONACO VINCENZO N. IL 09/03/1982
avverso la sentenza n. 2425/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. 43308-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Lo Monaco Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine
alla mancata considerazione del fatto che la coltivazione e la detenzione delle
sostanze stupefacenti contestate erano destinate ad uso strettamente personale,
con conseguente inoffensività del fatto anche per la sua modestia.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutti i rilievi formulati dal ricorrente sono già stati accuratamente esaminati e
respinti con impeccabile motivazione dalla Corte di Appello, che, aderendo al
più recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, ha ribadito che
costituisce condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di
coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche
quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale (Sez.
U, Sentenza n. 28605 del 24/04/2008, Rv. 239920, Di Salvia).
Per altro la Corte di merito, in adesione al principio in base al quale, ai fini
della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono
estraibili sostanze stupefacenti, spetta comunque al Giudice verificare in
concreto l’offensività della condotta ovvero l’idoneità della sostanza ricavata a
produrre un effetto drogante rilevabile (v. sentenza sopra citata), ha osservato
che le caratteristiche della coltivazione in esame (65 piante complete di fusto,
foglie ed infiorescenza, coltivate in vaso con sistema artigianale di
ventilazione ed illuminazione con lampade ad alta pressione con pannelli
riflettenti) erano sicuramente idonee da un punto di vista oggettivo e
soggettivo ad offendere il bene giuridico tutelato dalla legge.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così eciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.

c.c.: 18-4-13

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