Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25246 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25246 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PACE IVANO N. IL 25/09/1977
avverso la sentenza n. 1533/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

c. c.: 18-4-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Pace Ivano ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, commesso in data 10-205. Denuncia altresì la estinzione di tale reato per prescrizione.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla decisione attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze
processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della
correttezza logica.
La declaratoria di inammissibilità prevale su quella di estinzione del reato per
prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado (v., da ultimo, Cass., sez. un.,
n. 32, dep. 21 dicembre 2000, De Luca; Cass., sez. un. n. 15, dep, 15 settembre 1999,
Piepoli).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Co /deciso
deciso in Roma, in data 18-4-13.

R.G. n. 43265-12

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