Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25245 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25245 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA ALESSANDRO N. IL 07/10/1966
avverso la sentenza n. 3119/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
05/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. n. 43264-12

cc: 18-4-13

1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ha
confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di
evasione.
Si duole della omessa applicazione dell’art. 54 c.p. e deduce altresì vizio di
motivazione sul punto.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La Corte
di Appello ha, infatti, già adeguatamente esaminato le odierne censure e ha
correttamente ritenuto che, in base alle risultanze processuali, da nessun elemento
poteva desumersi il dedotto stato di necessità. Tale motivazione non presenta affatto
quella carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che,
alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003,
Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606,
lettera e), c.p.p., mentre non rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere,
come sostanzialmente si chiede da parte del ricorrente, una “rilettura” degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Cosf deciso in Roma addì 18-4-13.

FATTO E DIRITTO

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