Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25244 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25244 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPADA GIULIANO N. IL 23/03/1968
avverso la sentenza n. 2100/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

c .c .: 18-4-13

FATTO E DIRITTO
I .-. Spada Giuliano ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73
DPR 309/90.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di
Appello ineccepibilmente osservato che ostava al riconoscimento
dell’attenuante della speciale tenuità del fatto il quantitativo di sostanza
stupefacente detenuto, potenzialmente sufficiente a soddisfare le esigenze di
un rilevante numero di consumatori; il tutto in linea con il costante
insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa gli elementi sintomatici
ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della diminuente di cui al
comma quinto dell’art. 73 DPR 309/1990. In definitiva, il tessuto
motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o
macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla
stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003,
Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art.
606, lettera e), c.p.p., nel quale sostanzialmente si risolvono le censure. Le
conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un
concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente
motivate sul piano logico e giuridico. A fronte di ciò il ricorrente si è limitato
a prospettare elementi già sostanzialmente “smontati” dalla Corte di Appello e
ad insistere apoditticamente in tesi di segno contrario.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si
stima equo determinare in euro mille.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.

R.G. 43261-12

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