Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25243 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25243 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORAVANTI SIMONE N. IL 09/06/1990
avverso la sentenza n. 1615/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

I

R.G. n. 43258-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Fioravanti Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza
nel caso in esame della aggravante speciale dell’ingente quantitativo di sostanza
stupefacente di cui all’art. 80, comma 2, DPR 309/90.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza.
La Corte di merito, nel ritenere sussistente nel caso di specie la aggravante di cui all’art.
80, comma 2, DPR 309/90, non ha fatto che adeguarsi alla più recente giurisprudenza di
legittimità in materia, in base alla quale in tema di produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti tale aggravante non è di norma ravvisabile quando la
quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia),
determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma
restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia
superata (Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150, Biondi). Infatti nel
caso in esame il Fioravanti era stato trovato in possesso di hashish in un quantitativo
tale da consentire il confezionamento di 398.800 dosi singole medie, ben maggiore
rispetto al limite fissato da questa Corte (80.000 dosi singole medie).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così eciso in Roma, in data 18-4-13.

c. c.: 18-4-13

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