Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25241 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25241 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANOTTI JONATHAN N. IL 14/01/1986
avverso la sentenza n. 848/2012 TRIBUNALE di RAVENNA, del
27/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

camera di consiglio: 18/4/13
r. g. n. 43244-12
FATTO E DIRITTO
Zanotti Jonathan impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi
1
dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde richiesta delle parti.
Lamenta il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 73, comma settimo, DPR 309/90, per il
mancato riconoscimento della speciale attenuante da tale disposizione prevista. Denuncia altresì
violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti
generiche.
2 .-. Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in
virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il Pubblico Ministero si accordano sulla qualificazione
giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse
e sull’entità della pena, e, dall’altro, il giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza
giuridica del patto e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non
emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si osserva
che i motivi di ricorso sono del tutto privi di specificità, posto che il ricorrente, dolendosi della
insufficienza delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non ha indicato in
alcun modo le ragioni per le quali in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui
proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione di colpevolezza o
attinente alla entità della sanzione o al riconoscimento delle attenuanti generiche o della attenuante
della collaborazione, il giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad
una decisione di proscioglimento basata sulla evidenza della insussistenza del fatto, della sua
mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di giustificazione, della
insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del
reato contestato, o comunque riconoscere la sussistenza di dette attenuanti.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Ro alla udienza del 18-4-2013.
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