Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2524 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2524 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIVA STEFANO N. IL 04/02/1965
avverso la sentenza n. 594/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
13/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

PIVA Stefano ricorre contro la sentenza di patteggiamento speci-

ficata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei e giorni
venti di reclusione per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia mancanza di
motivazione sulla ragione per cui è stata applicata la recidiva contestata, per sua natu-

§2.

E’ giurisprudenza consolidata che, nel procedimento di applicazione

della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. cod.proc.pen., le parti, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non possono prospettare con il ricorso per cassazione
questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento, come quelle relative alla
sussistenza e alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, all’entità della pena applicata e relative modalità di determinazione (v. Cass., Sez. U.,
27.10.1999, Fraccari, rv 214637).
I motivi di ricorso sono inoltre privi del necessario requisito della specificità,
perché non indicano quali sono le ragioni che giustificherebbero in concreto l’eventuale
non applicazione della recidiva contestata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma,
ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 dicembre 2012.

ra facoltativa.

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