Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25239 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25239 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDIC LORIS N. IL 16/04/1979
avverso la sentenza n. 658/2012 TRIBUNALE di PORDENONE, del
13/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

r. g. n. 43239-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena, secondo la concorde richiesta delle
parti.
Lamenta violazione di legge, sostenendo di non essere stato messo al corrente
preventivamente dal suo difensore in ordine ai termini dell’accordo raggiunto con il
P.M. sulla quantificazione della pena, che, essendo stata fissata in misura superiore ai
minimi edittali, non sarebbe stata da lui accettata.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto risulta dagli atti
che l’imputato, presente in udienza, richiese personalmente l’applicazione della pena
ex art. 444 c.p.p. nei termini poi concordati dal P.M. e recepiti dal Tribunale.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle mende.
il 18-4-13.
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camera di consiglio: 18-4-13

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