Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25238 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25238 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARASINI ALESSANDRO N. IL 29/12/1974
avverso la sentenza n. 146/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 18/04/2013
R.G. n. 43237-12
c. c.: 18-4-13
L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena concordata con il
Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati a lui ascritti.
Deduce violazione di legge in riferimento alla condanna al
pagamento delle spese di custodia cautelare, a suo avviso errata per
non essere stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta
infondatezza, in quanto l’imputato, contrariamente a quanto da lui
affermato in ricorso, è stato tratto in arresto per i fatti di causa ed ha
subito custodia cautelare anche se solo per un giorno.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Co4 deciso in Roma, in data 18-4-13.
FATTO E DIRITTO