Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25236 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25236 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRIDI HASSAN N. IL 17/04/1981
avverso la sentenza n. 582/2012 TRIBUNALE di TRENTO, del
18/08/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

r. g. n. 43230-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena, secondo la concorde richiesta delle
parti.
Lamenta vizio di motivazione ed inosservanza dell’art. 129 c.p.p., a suo avviso
applicabile al caso di specie. Deduce altresì di essere stato giudicato per un fatto di
evasione avvenuto in data diversa da quello per cui era stato tratto a giudizio.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Il
ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste a
sostegno della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che
presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il
Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una
decisione di proscioglimento basata sulla evidenza della insussistenza del fatto, della
sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di
giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.
Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che l’accordo tra le parti
ex art. 444 c.p.p. ha avuto per oggetto il fatto contestato.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
dell Ammende.
Co i deciso in Roma il 18-4-13.
1 Pr sidete
onsigliere,é.qnsor1e
v v•-,)\,..

camera di consiglio: 18-4-13

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