Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25235 del 09/04/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25235 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO GIORGIO N. IL 09/02/1964
avverso l’ordinanza n. 17/2014 CORTE ASSISE APPELLO di
REGGIO CALABRIA, del 21/05/2014
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott.IACOMO ROCCHI;
lette/se te le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difen •r Avv.;

Data Udienza: 09/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Reggio
Calabria rigettava l’opposizione avverso la confisca ai sensi dell’art. 12 sexies
legge 356 del 1992 disposta nei confronti del condannato Greco Giorgio e avente
per oggetto un immobile intestato a Fortino Giovanna, terza interessata e moglie
del Greco.
Un primo provvedimento di confisca e di rigetto della relativa opposizione

La parte aveva chiesto, con istanza del 2/12/2009, la revoca o
l’annullamento della confisca; tale istanza era dichiarata inammissibile dalla
stessa Corte.
La Corte ribadiva l’infondatezza dell’istanza: la documentazione prodotta
concerneva redditi di entità modesta ovvero prestiti e, comunque, non provava
tali elargizioni, attestate da dichiarazioni effettuate davanti a funzionario
pubblico dal soggetto che avrebbe effettuato la donazione, prova ritenuta
insufficiente. Anche la valutazione del valore del bene da parte dell’Agenzia del
Territorio era ritenuta esatta.

2. Ricorre per cassazione Giorgio Greco, deducendo inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 2 e 200 cod. pen.
Richiamando il principio di non retroattività applicabile alla confisca per
equivalente, attesa la sua natura afflittiva, il ricorrente osserva che l’acquisto del
bene da parte della moglie del ricorrente era avvenuta nel 1991, mentre l’art. 12
sexies è stato introdotto nel 1994: cosicché la misura non poteva applicarsi a
beni acquistati precedentemente.
In via subordinata, il ricorrente chiede sollevarsi questione di costituzionalità
dell’art. 12 sexies legge 356 del 1992.

In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio della motivazione e mancata
assunzione di una prova decisiva.
Il ricorrente ricorda quali fossero i redditi della moglie Fortino Giovanna e
contesta la valutazione di inattendibilità della dichiarazione scritta concernente la
donazione effettuata dalla parente. In ogni caso, il Giudice avrebbe potuto
sentire le due interessate.
Viene, altresì, contestato il valore del bene confiscato attribuito dall’Agenzia
del Territorio.
Il ricorrente conclude per l’annullamento del provvedimento impugnato.

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era divenuto irrevocabile con sentenza del 1/10/2008 di questa Corte.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto
del ricorso.

4. Il ricorrente ha depositato memoria con motivi nuovi.
In particolare, il ricorrente osserva che il Tribunale di Cosenza aveva escluso
la richiesta di sequestro ex art. 2 ter legge 575 del 1965 avente ad oggetto lo
stesso immobile, ritenendo inesistente la sproporzione tra redditi e cespiti.

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, comunque,
inammissibile in quanto nuovo e proposto solo con il ricorso per cassazione.

Questa Corte ha già statuito che la confisca prevista dall’art. 12 sexies del
D.L. 8 Giugno 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, è applicabile anche nei
confronti di chi sia stato condannato per reati commessi prima dell’entrata in
vigore della norma che la disciplina, non essendo essa soggetta al principio di
irretroattività della norma penale ma alla disposizione di cui all’art. 200 cod. pen.
alla quale fa rinvio l’art. 236 cod. pen. e non integrando tale interpretazione una
violazione dell’art. 7 CEDU (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012 – dep. 15/11/2012,
Ascone e altro, Rv. 254698): opera, quindi, il principio dell’applicazione della
legge vigente al momento della decisione (Sez. 6, n. 25096 del 06/03/2009 dep. 16/06/2009, Nobis e altro, Rv. 244355).

2. Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto basato su deduzioni in
fatto palesemente non valutabili da questa Corte e, del resto, ampiamente
analizzati dalla Corte territoriale, sia quanto ai redditi percepiti dai due coniugi,
sia quanto al valore dell’immobile, sia, infine, con riferimento alle asserite
donazioni, la prova delle quali è ritenuta insufficiente anche alla luce dei
modestissimi redditi della asserita donante.

Il ricorrente richiama il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc.
pen. per la mancata escussione delle due donanti: vizio che, peraltro, si applica
solo alla prova dibattimentale; d’altro canto, la motivazione in ordine
all’insufficienza di una prova testimoniale (scritta od orale) proveniente da
parenti degli interessati, in mancanza di qualsiasi traccia della donazione che
possa fornire un riscontro, non è affatto manifestamente illogica.

Si deve, ancora, sottolineare che la circostanza del mancato sequestro dei

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CONSIDERATO IN DIRITTO

beni da parte del Tribunale di Cosenza nel 2006 è evento mai dedotto in
precedenza e sottratto alla valutazione della Corte territoriale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
ammende.

Così deciso il 9 aprile 2015

Il Consigliere estensore

esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

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