Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25234 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25234 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONANNI CLAUDIO N. IL 26/02/1972
avverso la sentenza n. 10353/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. 43208-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Bonarmi Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità, non essendo stata dimostrato che la
droga era da lui detenuto con una destinazione diversa dall’uso personale.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto con esso si contesta in sostanza,
attraverso valutazioni difformi o spiegazioni alternative, il giudizio di
rilevanza probatoria non illogicamente attribuito dal giudice di merito a taluni
dati fattuali, indicativi della non esclusiva destinazione della droga all’uso
personale (la modalità di detenzione dello stupefacente, occultato in bocca dal
prevenuto che si trovava sulla pubblica strada insieme ad altre persone; il
successivo reperimento presso la abitazione del Bonanni dell’armamentario
necessario per la preparazione delle dosi).
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 18-4-2013.

c.c.: 18-4-13

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