Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25231 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25231 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO UMBERTO N. IL 22/06/1992
D’ANDREA ERNESTO N. IL 30/12/1991
avverso la sentenza n. 7015/2012 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
20/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. n. 43 190-12

c. c.: 18-4-13

Gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, con la quale é stata loro applicata la pena concordata con
il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato loro
ascritto.
Lamentano la violazione dell’art. 129 c.p.p. nonché la mancanza
ed illogicità della motivazione, in quanto dagli atti del procedimento
sarebbe emerso con evidenza che ricorrevano le condizioni per la loro
assoluzione.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per assoluto
difetto di specificità dei motivi addotti a sostegno. I ricorrenti, in vero,
pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base
della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per
le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro
proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza dei fatti, della

FATTO E DIRITTO

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