Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25230 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25230 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SGAIER ALI N. IL 18/05/1981
avverso la sentenza n. 15340/2011 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA,
del 18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. n. 43183-12

c. c.: 18-4-13

indicata in epigrafe, con la quale gli é stata applicata la pena
concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i
reati a lui ascritti.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, nel ricorso si sottolinea: che la proposta formulata
dallo Sgaier prevedeva in primo luogo la applicazione della pena di
mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale
e in secondo luogo la applicazione della stessa pena senza il beneficio;
che il P.M. aveva prestato il suo consenso in calce all’atto; che solo in
sede di udienza il P.M. aveva specificato che il suo consenso doveva
intendersi prestato per la richiesta non condizionata alla sospensione
condizionale della pena. Conseguentemente, ad avviso del ricorrente,
il P.M. avrebbe illegittimamente revocato il proprio consenso alla
prima e più favorevole proposta.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il negozio processuale posto alla base del patteggiamento si è
perfezionato solo in udienza, quando il P.M. ha chiarito che il suo
consenso doveva intendersi prestato per la richiesta non condizionata
alla sospensione condizionale della pena e il sostituto processuale,
presente in udienza, ha insistito nella richiesta di applicazione della
pena di mesi otto di reclusione non condizionalmente sospesa. Solo
allora si è perfezionato in termini certi l’accordo tra le parti, poi
recepito dal Giudice con la decisione impugnata.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento, determinata in
considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore
della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Co ‘ deciso in Roma, in data 18-4-13.

FATTO E DIRITTO
1 .-. L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza

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