Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25228 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25228 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HACHICHA CHADEN N. IL 18/05/1978
NASRALLAH MOHAMED N. IL 24/11/1971
avverso la sentenza n. 6791/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
05/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

Fatto e Diritto
1 Hachicha Chaden e Nasrallah Mohamed impugnano per cassazione la sentenza
in epigrafe indicata, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha applicato loro la pena,
secondo la concorde richiesta delle parti. Lamentano violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità, con particolare
riferimento alla qualificazione giuridica del fatto loro ascritto, al mancato
riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., alla mancata indicazione
della pena inflitta per ciascuno dei reati ritenuti avvinti dalla continuazione e alla
entità della pena applicata, ritenuta eccessiva.
2 .-. Premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo
processuale in virtù del quale, da un lato, l’imputato ed il Pubblico Ministero si
accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza
di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena, e, dall’altro, il
giudice ha il potere dovere di controllare la correttezza giuridica del patto e la
congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in
modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., si
osserva che i motivi di ricorso sono del tutto privi di specificità, posto che i ricorrenti,
dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base della decisione
impugnata, non hanno indicato in alcun modo le ragioni per le quali in presenza di
una richiesta di applicazione della pena da loro proveniente, che presupponeva la
rinuncia implicita a qualsiasi questione di colpevolezza o attinente alla entità della
sanzione, il giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire
ad una decisione di proscioglimento basata sulla evidenza della insussistenza del
fatto, della sua mancata commissione da parte degli imputati, della presenza di cause
di giustificazione, della insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato ovvero qualificare
diversamente il fatto, riconoscere la non richiesta attenuante, quantificare
diversamente gli aumenti per la continuazione e applicare una pena più mite.
3 .-. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma il 18-4-2013.
Il Presidente
Il onsigliere e
ore

R.G. n. 43181-12

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