Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25226 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25226 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTINA LUIGINO N. IL 22/05/1958
avverso la sentenza n. 1785/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di UDINE, del 20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

r. g. n. 43146-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena, secondo la concorde richiesta delle
parti.
Lamenta violazione di legge, sostenendo di non essere stato interpellato in ordine
all’accordo sulla pena che aveva dato luogo alla decisione.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto risulta dagli atti
che l’imputato era presente in udienza allorché il suo difensore, su suo incarico,
aveva formulato la richiesta di applicazione patteggiata della pena nei termini poi
concordati dal P.M. e recepiti dal Tribunale.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle Ammende.

camera di consiglio: 18-4-13

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