Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25225 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25225 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLONNA MICHELE N. IL 25/05/1983
avverso la sentenza n. 15628/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
07/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

r. g. n. 43123-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe indicata, resa ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena, secondo la concorde richiesta delle
parti.
Lamenta violazione di legge in riferimento alla mancata conversione in pena
pecuniaria della pena detentiva. Denuncia altresì vizio di motivazione ed
inosservanza dell’art. 129 c.p.p., a suo avviso applicabile al caso di specie.
2 .-. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per assoluto difetto di specificità. Il
ricorrente, in vero, pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste a
sostegno della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali,
in presenza di richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che
presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il
Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una
decisione di proscioglimento basata sulla evidenza della insussistenza del fatto, della
sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di
giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua
inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.
Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, non essendo stata la richiesta
conversione della pena prevista nell’accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in
favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e a quello della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa
delle Ammende.
Cosììleciso in Roma il 18-4-13.

camera di consiglio: 18-4-13

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