Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25221 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25221 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAMBIASE ANDREA N. IL 20/05/1966
avverso la sentenza n. 4127/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. n. 43047-12

FATTO E DIRITTO
1
Lambiase Andrea ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità, con particolare riferimento al mancato riconoscimento della
scriminante di cui all’art. 4 D. Lgt. n. 288 del 1944.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su doglianze non
consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente attengono invero
alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e
non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su
motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di
appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 18-4-13.

c. c.: 18-4-13

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