Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25220 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25220 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MITRUT SILVIU ADRIAN N. IL 05/01/1984
avverso la sentenza n. 3299/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/07/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

c.c.: 18 – 4 – 13
FATTO E DIRITTO
1 . – . MitrtirSilviu Adrian ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73 DPR 309/90.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per manifesta infondatezza, avendo la Corte di
Appello ineccepibilmente osservato che ostavano al riconoscimento
dell’attenuante della speciale tenuità del fatto sia il quantitativo di hashish
acquistato sia la pregressa conoscenza del Mitrut con i venditori, il tutto in
linea con il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità circa gli
elementi sintomatici ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza della
diminuente di cui al comma quinto dell’art. 77 DPR 309/1990. In definitiva, il
tessuto motivazionale della sentenza impugnata non presenta affatto quella
carenza o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che,
alla stregua dei principi affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-92003, Petrella, rv.226074), può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui
all’art. 606, lettera e), c.p.p., nel quale sostanzialmente si risolvono le censure.
Le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di
un concreto apprezzamento delle risultanze processuali, sono
convenientemente motivate sul piano logico e giuridico. A fronte di ciò il
ricorrente si è limitato a prospettare elementi già sostanzialmente “smontati”
dalla Corte di Appello e ad insistere apoditticamente in tesi di segno contrario.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si
stima equo determinare in euro mille.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.

R.G. 43020-12

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