Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2522 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2522 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MANTIGLIA ALDO N. IL 09/01/1990
avverso la sentenza n. 649/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

MANTIGLIA Aldo ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia:
1.

nullità del giudizio di primo grado, assumendo che la richiesta di giudizio abbreviato sarebbe stata formulata da difensore privo di procura speciale;
mancanza di motivazione sul dolo.

§2.

Il ricorso, riproponendo tal quali le stesse doglianze già esamina-

te e correttamente disattese dal giudice a quo, non assolve la funzione, tipica dell’impugnazione, di critica puntuale alla sentenza impugnata, e pertanto non soddisfa il requisito della specificità prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. (v. ex

plurimis, Cass., Sez. 6, 8.5.2009 n. 22445, rv 244181).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta
congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

PAIA.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

2.

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