Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25218 del 04/05/2016

Penale Sent. Sez. 1 Num. 25218 Anno 2016
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1)A.A. (parte offesa nel procedimento
contro ignoti);

Avverso l’ordinanza n. 3300/2015 emessa il 09/04/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Cosenza;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Aldo
Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 04/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 09/04/2015 il G.I.P. del Tribunale di Cosenza
disponeva l’archiviazione del procedimento penale attivato in relazione alla
querela presentata da A.A., in data 19/02/2015, presso la Stazione dei
Carabinieri di Rende. Questa denuncia, a sua volta, faceva seguito, integrandolo,
all’omologo atto presentato dalla stessa persona offesa il 14/02/2015, presso la

2. Avverso tale decreto la A.A. ricorreva per cassazione, deducendo
violazione di legge, in relazione agli artt. 408, comma 2 e 410 cod. proc. pen.
Si deduceva, in particolare, che, nella querela presentata presso la Stazione
dei Carabinieri di Rende, la A.A. aveva fatto espressa richiesta di essere
informata, ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., in caso di archiviazione del
procedimento e di proroga delle indagini preliminari.
Tuttavia, nonostante tale richiesta, nessuna comunicazione era pervenuta
alla A.A. in ordine alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero dalla
quale era derivato il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cosenza il
09/04/2015. Di tale decreto, infatti, la A.A. veniva conoscenza, in data
28/05/2015, a seguito della richiesta di accesso agli atti processuali, effettuata in
assenza di notizie dell’esito delle querele che aveva precedentemente presentato
presso la Stazione dei Carabinieri di Rende.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento del decreto
impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, innanzitutto, osservarsi che costituisce un dato processuale
incontroverso quello secondo cui, pur avendo fatto espressa richiesta di essere
informata, ai sensi dell’art. 408 cod. proc. pen., in seno alla denuncia presentata
in data 19/02/2015, presso la Stazione dei Carabinieri di Rende, alla A.A. non
veniva comunicata la richiesta di archiviazione presentata dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, sulla base della quale veniva adottato
il decreto di archiviazione emesso il 09/04/2015 dal G.I.P. del Tribunale di
Cosenza.
In questa cornice, deve rilevarsi che è espressione di un indirizzo
consolidato della giurisprudenza di legittimità che l’omesso avviso della richiesta
di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, ai sensi dell’art.
2

medesima Stazione dei Carabinieri.

408 cod. proc. pen., determina la nullità del successivo decreto del giudice per le
indagini preliminari, in quanto priva tale soggetto processuale della facoltà di
proporre opposizione (cfr. Sez. 3, n. 11543 del 27/11/2012, Ferrari, Rv. 254743;
Sez. 6, n. 37905 del 10/06/2004, Castellani, Rv. 230309).
Deve, inoltre, rilevarsi che spetta al pubblico ministero, che abbia omesso di
notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione, di dedurre e
dimostrare l’eventuale intempestività del ricorso per cassazione avverso il
decreto di archiviazione proposto dalla persona offesa medesima (cfr. Sez. 3, n.

Giannino, Rv. 243594).
Nel caso di specie, la ricorrente assume di avere avuto conoscenza
dell’esistenza del decreto in data 28/05/2015 e non vi è prova contraria rispetto
a tali deduzioni, che impongono di ritenere il ricorso depositato
tempestivamente.

2. Ne discende conclusivamente l’annullamento senza rinvio del decreto
impugnato, cui consegue la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di
Cosenza per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone gli atti al G.I.P. del
Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
Così deciso il 04/05/2016.

24063 del 13/05/2010, Petti, Rv. 247795; Sez. 5, n. 17201 del 26/11/2008,

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