Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25216 del 20/02/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25216 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
PITTALIS DANIEL N. IL 28/12/1979
avverso l’ordinanza n. 457/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 22/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDQ CAVALLO;
lette/miti le conclusioni del PG Dott. gt?.^..Z-.
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 20/02/2015

Ritenuto in fatto.

1. Con ordinanza deliberata il 22 maggio 2014 il Tribunale di Sorveglianza di
Sassari, a seguito del positivo esito dell’affidamento in prova al servizio sociale,
«dichiarava estinta la pena detentiva e ogni effetto penale della condanna,
inflitta a Pittalis Daniele» con la sentenza irrevocabile deliberata dal Tribunale di
Nuoro il 18 marzo 2003.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari, il quale ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
a)

erronea applicazione della legge penale, per avere il Tribunale di

Sorveglianza dichiarato estinta oltre la pena detentiva anche quella pecuniaria di
C 260,00 irrogata al Pittalis, in assenza di qualunque indicazione sulla
(eventuale) condizione di indigenza, ovvero di impossidenza di beni ovvero di
redditi in capo al medesimo od ai familiari conviventi e per non avere disposto
alcuna indagine al riguardo, omettendo di valutare, altresì, che la “relazione
conclusiva” predisposta dall’UEPE aveva segnalato lo svolgimento di attività
lavorativa presso un’impresa edile durante l’esecuzione della pena e,
successivamente al suo licenziamento per mancanza di commesse, l’inserimento
in un progetto intercomunale con corresponsione di una borsa-lavoro di circa C
800,00 mensili e non considerato la possibilità di un suo pagamento rateale,
consentito anche a fronte di un reddito dichiarato, ma non accertato, di qualche
migliaio di euro;
b) mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale
dichiarato estinta anche la pena pecuniaria in presenza di elementi oggettivi che
deponevano per l’insussistenza di un effettivo stato di disagio economico del
Pittalis.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari è basta su motivi
manifestamente infondati, frutto di una valutazione errata dell’effettivo
contenuto del provvedimento impugnato.
L’ordinanza impugnata, come si evince in tutta evidenza dalla lettura del suo
dispositivo quale trascritto nella motivazione in fatto della presente sentenza, ha
disposto infatti l’estinzione della sola “pena detentiva e di ogni effetto penale
della condanna” ma non anche della pena pecuniaria di C 260,00 irrogata al
Pittalis, così come sostenuto dal ricorrente.

2

2.

1.1 Al riguardo è appena il caso di osservare, infatti, che se pure il concetto
di “effetto penale” della condanna, conformemente a quanto affermato da questa
Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 7 del 20/04/1994 – dep.
08/06/1994, P.M. in proc. Volpe, Rv. 197537) «è senz’altro controverso, anche
per il fatto che il codice penale si limita a scarni riferimenti (art. 2, cpv., 12, n. 1,
20 etc.) senza fornire la nozione di “effetti penali” ne’ un criterio distintivo
generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure
sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna» e se pur vero

conseguenze giuridiche di carattere afflittivo diverse dalle pene accessorie che
derivano automaticamente dalla sentenza di condanna e che operano
esclusivamente nell’ambito del diritto penale sostantivo o processuale, e in tanto
si realizzano in quanto venga commesso un nuovo reato o si instaura un nuovo
procedimento penale (recidiva, abitualità, professionalità, sospensione
condizionale della pena, punibilità per i reati ex art. 707-708 cod. pen.,
preclusione all’applicazione di sanzioni sostitutive, etc.) e che altrettanto
autorevole dottrina ritiene che il carattere penale o non degli effetti va desunto
dalla natura della fonte e non dal rapporto sul quale incidono; con la
conseguenza che “effetti penali” della condanna sono anche quelle conseguenze
giuridiche di carattere afflittivo, diverse dalle pene accessorie, previste in testi
normativi tra i più disparati che derivano direttamente dalla sentenza di
condanna, mentre “effetti non penali” sono quelle conseguenze pregiudizievoli
che pur trovando nella sentenza di condanna la loro origine, non derivano da
essa automaticamente o direttamente ma necessitano di un’apposita pronuncia
di un organo competente», sta di fatto che la nozione di “effetti penali della
condanna” non può comunque dilatarsi fino a ricomprendere in sé anche la
nozione di pena pecuniaria, che presenta, invero, una sua autonomia concettuale
ed una innegabile diversità sostanziale.

2. Ne consegue che non avendo il Tribunale di Sassari mai dichiarato estinta
la pena pecuniaria, va senz’altro dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto
-dalP2449curatore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata
a4ari.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2015.

«che mentre autorevole dottrina restringe la nozione di “effetti penali” a quelle

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