Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25215 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25215 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNELLI GIAMPAOLO N. IL 01/08/1962
LAZZARINI ANDREA N. IL 21/03/1983
VIGNARELLI GIULIANO N. IL 06/01/1949
avverso la sentenza n. 1309/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

c. c.: 18-4-13
FATTO E DIRITTO
1 .-. Ricorrono Brunelli Giampaolo, Lazzarini Andrea e Vignarelli Giuliano
avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell’art. 81 c.p. e
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche
(Brunelli e Lazzarini), violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione di responsabilità (Vignarelli) e in ordine alla mancata esclusione della pena
accessoria della sospensione della patente di guida overo alla mancata riduzione del
periodo di sospensione della stessa (Lazzarini).
In prossimità della odierna udienza camerale Brunelli ha fatto pervenire rinuncia al
ricorso.
2 .-. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto basati su doglianze
non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrenti attengono
invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di
merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando
fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i
giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla
decisione attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Altrettanto inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza sono le
residue censure.
I rilievi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche si traducono in
allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si
lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato semplicemente
enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza. Altrettanto generici
quelli relativi alla pena, ben distante d’altronde dai massimi edittali.
La rinuncia al ricorso da parte del Brunelli determina, per altro, ipso iure
l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, in data 18-4-13.

R.G. n. 42956-12

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