Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25214 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25214 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MADAU GIOVANNI N. IL 12/07/1973
avverso la sentenza n. 691/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
29/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

c.c.: 18-4-13
FATTO E DIRITTO
1
Madau Giovanni ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione non essendo
stata dimostrato che la droga era da lui detenuta con una destinazione diversa
dall’uso personale. Denuncia altresì gli stessi vizi in riferimento al mancato
riconoscimento della attenuante di cui al comma quinto dell’art. 73 DPR
309/90.
In prossimità della odierna udienza camerale il Madau ha trasmesso copia di
relazione clinica del SERT di Cagliari dell’11-3-2013.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si contesta
in sostanza, attraverso valutazioni difformi o spiegazioni alternative, il
giudizio di rilevanza probatoria non illogicamente attribuito dal giudice di
merito a taluni dati fattuali, indicativi della non esclusiva destinazione della
droga all’uso personale (la contemporanea detenzione di droghe di tipo
diverso; la quantità delle stesse; il ritrovamento dell’armamentario necessario
per il confezionamento delle singole dosi; le modalità di detenzione).
Anche il secondo motivo di ricorso é inammissibile per manifesta
infondatezza, avendo la Corte di Appello ineccepibilmente osservato che
ostavano al riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del fatto sia il
quantitativo tutt’altro che esiguo di hashish detenuto sia la diversa tipologia di
sostanze stupefacenti sequestrate; il tutto in linea con il costante insegnamento
della giurisprudenza di legittimità circa gli elementi sintomatici ai fini della
valutazione in ordine alla sussistenza della diminuente di cui al comma quinto
dell’art. 73 DPR 309/1990. In definitiva, il tessuto motivazionale della
sentenza impugnata non presenta affatto quella carenza o macroscopica
illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi
affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074),
può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art. 606, lettera e), c.p.p.,
nel quale sostanzialmente si risolvono le censure. Le conclusioni a cui è
pervenuto il giudice di merito, oltre ad apparire frutto di un concreto
apprezzamento delle risultanze processuali, sono convenientemente motivate
sul piano logico e giuridico. A fronte di ciò il ricorrente si è limitato a
prospettare elementi già sostanzialmente “smontati” dalla Corte di Appello e
ad insistere apoditticamente in tesi di segno contrario.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della cassa delle ammende che, in relazione ai motivi delle inammissibilità, si
stima equo determinare in euro mille.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.

R.G. 42907-12

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA