Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25213 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25213 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE PN MAURO N. IL 16/05/1963
avverso la sentenza n. 1774/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 18/04/2013
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe, deducendo
vizio di motivazione in riferimento alla pena inflitta, considerata eccessiva.
2 .-. Il ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto della decisione,
quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del
giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —come appunto
nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art.
133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
R.G. n. 42886-12