Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25212 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25212 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUCHESI LORIS N. IL 11/02/1973
MINGUZZI DEVIS N. IL 14/09/1981
avverso la sentenza n. 690/2012 TRIBUNALE di FERRARA, del
04/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. n. 42878-12

c. c.: 18-4-13

Gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, con la quale é stata loro applicata la pena concordata con
il Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il reato loro
ascritto.
Lamentano la violazione dell’art. 129 c.p.p. nonché la mancanza
ed illogicità della motivazione, in quanto dagli atti del procedimento
sarebbe emerso con evidenza che ricorrevano le condizioni per la loro
assoluzione.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per assoluto
difetto di specificità dei motivi addotti a sostegno. I ricorrenti, in vero,
pur dolendosi della insufficienza delle argomentazioni poste alla base
della decisione impugnata, non indicano in alcun modo le ragioni per
le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da loro
proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi
questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno
disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di
proscioglimento basata sull’evidenza della insussistenza del fatto,
della sua mancata commissione da parte degli imputati, della presenza
di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo
o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato
contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro millecinquecento ciascuno,
determinata in considerazione della natura del provvedimento
impugnato, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di
euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Co?ì deciso in Roma, in data 18-4-13.

FATTO E DIRITTO

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