Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2521 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2521 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BENZONI MARCO N. IL 22/05/1979
avverso la sentenza n. 911/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

BENZONI Marco ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia
mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e al diniego delle
attenuanti generiche.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a chiedere una diversa decisione senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 dicembre 2012.

§2.

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