Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25206 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25206 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VENUSIO VINCENZO N. IL 26/06/1988
avverso la sentenza n. 402/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
25/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;
Data Udienza: 18/04/2013
e
c.c.: 18-4-12
FATTO E DIRITTO
1 .-. Venusio Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in puinto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.
R.G. 42573-12