Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25204 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25204 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIOUM GOUMBO N. IL 10/04/1977
avverso la sentenza n. 1332/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

FATTO E DIRITTO
1
Dioum Goumbo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità per il reato di evasione dagli arresti
domiciliari.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato su motivi
non consentiti in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà
esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in
esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della
sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
congruità e della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così 5leciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.
Il C nsigliere Est 7 s ,,(

lì i Itten,43-0

c.c.: 18-4-13

R.G. 42543-12

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