Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25203 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25203 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRAINITO MAURO PIETRO N. IL 02/09/1964
avverso la sentenza n. 6521/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 18/04/2013

R.G. 42542-12

FATTO E DIRITTO
1 Trainito Mauro Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata
in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche ed alla pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze
di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza. Altrettanto generici quelli relativi alla pena, ben distante
d’altronde dai massimi edittali.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
co1hì deciso in Roma, all’udienza del 18-4-13.

c.c.: 18-4-13

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