Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25202 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25202 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANFRINATI CLAUDIO N. IL 29/08/1968
avverso la sentenza n. 961/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 18/04/2013
Manfrinati Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Torino, in data 21-6-12, che , in riforma della sentenza assolutoria di
primo grado, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art 385 cp.
Il ricorrente deduce violazione degli artt 192 cpp e 385 cp e vizio di motivazione
perché i Carabinieri non avevano riferito di aver visto l’imputato all’esterno della
propria abitazione ma soltanto di aver suonato il campanello, senza ottenere risposta.
Lamenta poi la mancata concessione delle generiche e dei benefici di legge.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come i Carabinieri , alle ore 20,25, avessero suonato al
citofono , rimanendo nei pressi del cancello dell’abitazione per una decina di minuti,
senza che nessuno rispondesse ai ripetuti squilli. E poiché non risulta che l’imputato
soffrisse di ipoacusia e non è stato nemmeno allegato che egli fosse stato colto da
torpore o da malessere , occorre concludere che egli avrebbe dovuto sentire gli squilli
del citofono ed aprire ai Carabinieri. Se ciò non ha fatto è perché non era in casa.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, essendo i giudici di secondo grado
pervenuti alla riforma della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa
ed approfondita delle risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il
profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non
qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò
insindacabili in questa sede .
Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione dei benefici
di legge sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente
da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d’appello è
senz’altro da ritenersi adeguata , avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
mancanza di elementi suo quali fondare una prognosi favorevole, in un contesto
contrassegnato da confusione esistenziale e disorientamento e quindi foriero di
ulteriori illeciti .
Contrariamente a quanto assume il ricorrente, le attenuanti generiche sono state
concesse e il calcolo della pena è stato correttamente indicato ( pena —base mesi 6,
ridotta di un terzo per le generiche) dal giudice a quo
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
OSSERVA
PQM
Visti gli artt 610, 611 , 615 co 2 e 616 cpp
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 18-4-13.