Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25201 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25201 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PICCENNA NICOLA N. IL 06/10/1958 parte offesa nel procedimento
c/
CAZZETTA ANNUNZIATA N. IL 22/07/1961
ONORATI ANGELO N. IL 18/03/1961
CHIECO GIUSEPPE N. IL 28/10/1946
FARINA VALAORI VALERIA N. IL 12/12/1973
FUCARINO NICOLA N. IL 17/12/1965
TUFANO VINCENZO N. IL 03/10/1985
avverso il decreto n. 2129/2010 GIP TRIBUNALE di CATANZARO,
del 10/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 18/04/2013

,

Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Picenna Nicola, parte offesa nel procedimento penale contro Cazzetta
Annunziata e altri per ipotizzato reato ex art.323 cp., ricorre per
cassazione contro l’ordinanza indicata in epigrafe, che, all’esito
dell’udienza camerale, accogliendo la richiesta del P.M. e dichiarando
inammissibile l’opposizione proposta contro di essa, ha disposto

legge e difetto di motivazione in riferimento alla valutazione del
compendio probatorio e alla mancata risposta alle doglianze e agli
argomenti posti a sostegno dell’opposizione.

Il ricorso è inammissibile.
Ricorda infatti il collegio che l’ordinanza di archiviazione, quando,
come nella specie, sia stata preceduta dall’udienza camerale, è
impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409/6 cpp, il
quale rinvia all’art.127/5 cpp, che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle
parti in camera di consiglio. Ne consegue che non è mai consentito il
ricorso per cassazione per motivi diversi, cioè attinenti al merito
della “notizia criminis”, come nel caso in esame, in cui si censura la
valutazione del compendio probatorio o la mancata risposta alle
osservazioni a sostegno della denuncia, contenute nell’atto di
opposizione, e non ritenute determinanti dal G.I.P. (ex multis
Cass.Sez.VI 2/12/02-9/1/03 n.436 Rv.223329; Sez.I 7/2-14/3/2006 n.9440
Rv.246779).
Né il ricorso è valutabile sotto l’aspetto della denuncia di abnormità
del provvedimento impugnato, giacché devono considerarsi abnormi i
provvedimenti del giudice inficiati da anomalie genetiche o funzionali,
tali che ne impediscono l’inquadramento negli schemi normativi tipici e
li rendono incompatibili con le linee fondanti del sistema processuale
(Cass.Sez.Un9/7-31/7/1997 Quarantelli), e tale non può considerarsi il
provvedimento impugnato, che benché succinto, rende comunque
sufficientemente conto delle ragioni che inducevano all’archiviazione
degli atti.

l’archiviazione degli atti e ne denunzia la nullità per violazione di

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della
cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art.616 cpp,
di C 1.000,00.

Q.

M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 18/4/2013
Il onsiglie e est.

P.

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