Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2520 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2520 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRANTE GAETANO N. IL 01/05/1975
avverso la sentenza n. 146/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 15/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

FERRANTE Gaetano ricorre contro la sentenza specificata in epi-

grafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’ultimo
comma dell’art. 385 cod.pen. o, in subordine, dall’art. 62 n. 6 cod.pen. nonché la

§2.

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

La sentenza impugnata ha correttamente applicato l’insegnamento di questa Corte Suprema, secondo cui l’attenuante prevista dall’ultimo comma dell’art. 385
cit. costituisce specificazione dell’attenuante comune descritta dall’art. 62 n. 6, ipotesi
seconda, cod.pen., ragion per cui, esclusa la ricorrenza in concreto dell’una ipotesi resta automaticamente esclusa anche la seconda. La sentenza ha altresì negato la sussistenza in concreto dell’attenuante in questione, rammentando il principio secondo cui il
semplice rientro – dopo l’allontanamento abusivo – nel domicilio designato per l’esecuzione della misúra cautelare o detentiva non integra l’attenuante, occorrendo invece la
costituzione in carcere o la consegna all’autorità che abbia l’obbligo di tradurre l’evaso
in carcere (Cass., Sez.U., 12.11.1993, Regazzoni).
Infine il giudizio prognostico negativo sulla futura condotta del reo formulato dal giudice di merito valutando la di lui personalità non è sindacabile in questa sede.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

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