Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25193 del 10/05/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 25193 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Da Contardi Massimo

n. il 12 ottobre 1967

avverso
l’ordinanza 11 ottobre 2012 — Corte di Appello di Milano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;

lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cessazione, che ha chiesto il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;

Data Udienza: 10/05/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 11 ottobre 2012, depositata in cancelleria
il 17 ottobre 2012, la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di De Contardi Massimo volta a ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione al sensi dell’art. 671 cod. proc.

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso, stante la non contiguità temporale e la diversità d i fatti accertati di cui alle sentenze recate (si tratta di
un gruppo di senteftIflcate dal Tribunale dl Pavia in data 14 dicembre 2005
per reati di ricettazione e riciclaggio commessi tra il giugno e 11luglio 2000 in Ancona e altrove).
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Federico
Picciché, ha interposto tempestivo ricorso per cessazione De Contardi Massimo
chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Il giudice aveva errato nel non ritenere che dalla lettura delle medesime sentenze indicate nella richiesta si evincesse l’identità del disegno criminoso avendo commesso il prefato
i reati per fini personali (riciclaggio di autovetture rubate).

Osserva in diritto
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pan.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della
spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni
della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995; n.

Ud, in c.c.: 10 maggio 2013 — De Contardi Massimo — RG: 44329/12, RU: 26;

pen. in relazione alle condanne ivi indicate.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di
tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica o all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di
abitualità criminosa e di scelte dl vita Ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.

aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in questa sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato,
nella carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre
la medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. È stato infatti evidenziato, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro commissione in luoghi e con sodali differenti e la loro parziale disomogeneità. Il giudice
ha inoltre valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in
ricorso pervenendo alla conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse
decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione delle
leggi penale e processuale, della sussistenza di un’ostatività (non superabile) al riconoscimento della continuazione. A nulla può incidere al fini che qui rilevano la circostanza che il prefato abbia agito per motivi personali (motivazione peraltro non
provata per tutti i delitti in questione) in quanto, come correttamente osservato dal
giudice dell’esecuzione, ciò non caratterizza di per sé di unicità la progettualità criminosa.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) alla Cassa delle Ammende.

Ud. In c.c.: 10 maggio 2013 — De Contard1 Massimo — RG: 44329/12, RU: 26;

3

3.2. — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, Il 10 maggio 2013

auio

3arbarisi

Il Presidente
Paolo Bardovagril

Il nsigliere estensore

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