Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2519 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2519 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZUNINO REBAUDO ALESSANDRO N. IL 05/03/1977
avverso la sentenza n. 926/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ZUNINO REBAUDO Alessandro ricorre contro la sentenza specifi-

cata in epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt.

337 e 582

cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
della causa di non punibilità prevista dall’art. 393 bis cod.pen. e in ordine alla misura

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello, ossia
argomentando sulla legittimità dell’intervento delle forze dell’ordine e riformando la
pena in misura più favorevole all’appellante.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.

della pena inflitta.

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